LA RIFORMA DI BANKITALIA E I BENEFICI PER LE BANCHE AZIONISTE (A CARICO DELLO STATO)

Il governo ha messo nero su bianco la proposta di riforma del regime giuridico sulla Banca d’Italia. L’impostazione di fondo è quella del mantenimento del capitale in capo a soggetti privati, per cui l’intervento è stato centrato in particolare sul valore economico attribuibile alla banca centrale. Interessante l’analisi dei benefici che il nuovo regime attribuisce ai soggetti coinvolti.

Il 27 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 133, con il quale sono state introdotte rilevanti innovazioni sulla disciplina giuridica della Banca d’Italia: gli obiettivi dichiarati sono la riduzione del peso dei singoli partecipanti privati nel capitale e, soprattutto, la rivalutazione delle quote di partecipazione a complessivi 7,5 miliardi di euro.

Il capitale pre-decreto era di 156mila euro (300 milioni di lire): valore definito dalla legge di riforma bancaria del 1936, che attribuì le funzioni alla Banca d’Italia, creò un modello peculiare basato sull’azionariato privato (soluzione trovata all’epoca per non concentrare troppo potere di influenza nelle mani del Tesoro) e regolamentò i meccanismi di funzionamento dell’azionariato. Di seguito sono riportati i soci più rilevanti di Palazzo Koch.

I principali soci sono le più grandi banche italiane, i due maggiori quotisti non bancari sono Inps e Generali. Il 94,33% del capitale è in mano a banche e assicurazioni private (le prime due banche concentrano oltre la metà del capitale), il resto appartiene ad enti pubblici (Inps e Inail). Per l’elenco completo degli azionisti si rimanda al link http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/funzgov/gov/partecipanti/Partecipanti.pdf.

Poiché il sistema europeo delle banche centrali, di cui Bankitalia fa parte, gode della più totale indipendenza dal potere esecutivo, per qualsiasi decisione di modifica dell’attuale ordinamento il governo deve ricevere il benestare preventivo della Bce, pena la violazione dei trattati europei. Pertanto il decreto 133 è stato varato solo dopo l’approvazione informale all’operazione da parte della Bce, anche se il  parere ufficiale deve ancora essere ufficialmente approvato dal Consiglio dei Governatori. Su questo fronte sembra che i tempi tecnici si stiano dilatando: all’inizio di dicembre da Francoforte è trapelata l’indiscrezione che l’iter di ratifica formale è fermo in quanto una banca centrale nazionale dell’Eurozona (sembra la Bundesbank tedesca) ha preannunciato di voler fare delle osservazioni di merito. Se ciò accadesse, la procedura di approvazione subirebbe un notevole allungamento dei tempi a causa del necessario approfondimento tecnico/politico.

Anche l’Autorità bancaria europea (Eba) ha dato il suo assenso sulle modifiche alla governance di Bankitalia, esprimendo un parere comunque non richiesto obbligatoriamente dall’ordinamento comunitario.

IL NUOVO VALORE PATRIMONIALE

Il decreto autorizza Via Nazionale ad utilizzare le riserve statutarie per aumentare il proprio capitale a 7,5 miliardi di euro: il capitale post aumento sarà rappresentato da quote nominative di partecipazione del valore di 20mila euro cadauna (dai 0,56 euro precedenti).

Nello scorso settembre la stessa Bankitalia aveva incaricato un comitato di studio al fine di avere una stima del valore del proprio capitale: i tre membri designati erano Franco Gallo, ex presidente della Corte Costituzionale, Lucas Papademos, ex vice presidente Bce ed ex premier greco, ed Andrea Sironi, rettore della Bocconi. Nell’analisi, consegnata sul finire di ottobre  (http://www.bancaditalia.it/media/notizie/aggiornam_quote_capitale_BdI/Valore_quote_capitale_BI.pdf), si legge: “per essere equa, la riforma non deve incidere sul valore delle quote dei partecipanti. Questo risultato dipende dal valore del capitale della Banca e … dalla percentuale di capitale distribuibile ogni anno ai partecipanti … Le analisi mostrano che nelle attuali condizioni di mercato, qualora il capitale della Banca fosse aumentato a € 6-7 miliardi e il tasso di dividendo fosse stabilito al 6 per cento, il valore delle quote dopo la riforma si collocherebbe all’interno dell’intervallo di € 5-7,5 miliardi … La riforma risarcirebbe appieno i partecipanti, garantendo loro un flusso futuro di dividendi il cui valore attuale netto è pari al valore corrente stimato delle quote della Banca” (su alcuni aspetti dei concetti espressi dai “saggi” si tornerà anche nel prossimo post “Perchè la riforma della Banca d’Italia non può funzionare”). Lo studio indica anche dei numeri precisi: “con un dividendo annuale di € 360 milioni, si determinerebbe un valore del capitale … di € 6,3 miliardi; il valore si attesterebbe a € 7,3 miliardi con un dividendo di € 420 milioni all’anno”.

Il rapporto, inoltre, precisa chiaramente che “è necessario modificare le norme che disciplinano la struttura proprietaria per chiarire che i partecipanti non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio”, ovvero dalla funzione pubblica di emissione della moneta. Va subito messo in evidenza che nel calcolo non sono state incluse le riserve auree e valutarie, che avrebbero potuto far lievitare il valore di Palazzo Koch a ben oltre i 20 miliardi: sarebbe stata incredibile qualsiasi scelta differente, che avrebbe implicato la distribuzione del valore delle riserve della Repubblica Italiana ai soci privati di Bankitalia.

Secondo il ragionamento seguito dai tre saggi la riforma non modifica gli attuali diritti economici dei partecipanti, proprio perchè garantirebbe un flusso futuro di dividendi il cui valore attuale netto è pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca. Su tale (molto opinabile) assunto noi di Economy2050 ci limitiamo per ora ad osservare il valore odierno del capitale è stato determinato sulla base del flusso atteso dei dividendi futuri: poiché tale flusso è di entità discrezionale (perchè fissare il dividendo al 6% e non al 4 o al 3%?), automaticamente discrezionale è anche il valore fra i 5 e i 7,5 miliardi attribuito al capitale. A nostro giudizio, per comprendere il portato del criterio valutativo adottato è necessario approfondire il meccanismo di distribuzione dei dividendi adottato sinora da Bankitalia: lo faremo non appena analizzato l’altro aspetto della riforma, le novità inerenti le quote di partecipazione al capitale di Via Nazionale.

LE NUOVE REGOLE SULL’AZIONARIATO

Nella relazione dei tre saggi è scritto: “il modo più ovvio per ridurre la concentrazione dei partecipanti consiste nell’introduzione di un limite massimo alla percentuale di quote detenibili da ciascun soggetto, ampliando allo stesso tempo la base azionaria. A tal fine, le quote dovrebbero essere facilmente trasferibili e in grado di attrarre potenziali acquirenti (investitori istituzionali)”.

Il governo ha fatto proprio tale suggerimento, imponendo una proprietà molto più frazionata e diffusa. E’ stato infatti fissato il tetto massimo di partecipazione al capitale pari al 5% (uguale alla quota oggi in mano all’Inps) ed è stata allargata la platea dei potenziali soggetti privati partecipanti al capitale: banche, assicurazioni, fondazioni, fondi pensione. Peraltro è stato rimosso il precedente limite della nazionalità esclusivamente italiana degli azionisti, consentendo la partecipazione anche agli investitori istituzionali europei (e, apparentemente, persino alla Bce).

Gli attuali soci con quote in eccesso hanno due anni per ridurre la partecipazione, periodo durante il quale è congelato il loro diritto di voto ma non il diritto ai dividendi. Inoltre, nelle more della definizione del nuovo assetto azionario, Bankitalia potrà acquistare proprie quote di capitale e detenerle per massimo due anni, durante i quali il diritto di voto sarà sospeso e i dividendi imputati a riserva obbligatoria. In prospettiva il governo vuole la nascita di un vero mercato che consenta il libero scambio fra privati delle quote: a questo, evidentemente, tende l’abrogazione della clausola di gradimento alla loro cessione precedentemente in vigore.

Il decreto legge ha affrontato anche alcuni aspetti della governance di Palazzo Koch: “l’Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d’Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite … per il perseguimento delle finalità istituzionali”. Il Consiglio Superiore sarà “composto dal Governatore di Bankitalia e da 13 consiglieri,  nominati nelle Assemblee dei partecipanti … fra i candidati individuati da un comitato costituito all’interno dello stesso Consiglio”. In sostanza si è ribadito quanto già oggi accade, ovvero che le funzioni pubblicistiche della banca centrale italiana sono del tutto sottratte all’ingerenza degli azionisti privati.

E’ il caso di ricordare che il tema della partecipazione di privati al capitale di Via Nazionale non è nuovo: già nel 2005 la cosiddetta “legge sul risparmio” aveva indicato esplicitamente che Bankitalia è “istituto di diritto pubblico”, disponendo anche che la proprietà formale della banca centrale venisse trasferita allo Stato o ad altri enti pubblici. Il regolamento attuativo necessario avrebbe dovuto essere varato entro il 2008, ma non è mai stato scritto. Sulla mancata pubblicizzazione torneremo più approfonditamente nel prossimo post “Perchè la riforma della Banca d’Italia non può funzionare”.

Il decreto 133, quindi, impone un radicale cambiamento dell’azionariato rispetto alla situazione attuale (in cui due banche, Intesa e Unicredit, detengono da sole oltre la metà delle azioni), con l’obiettivo di impedire a chiunque di avere una influenza rilevante, anche solo formale, sul capitale di Palazzo Koch.

IL VANTAGGIO PATRIMONIALE PER LE BANCHE

Il Ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni ha sottolineato che l’intervento di adeguamento del valore della Banca d’Italia “serve a migliorare la patrimonializzazione delle banche perchè consente alle nuove quote rivalutate di essere incluse nel patrimonio di vigilanza delle banche stesse. È un provvedimento che le banche gradiscono perchè accresce la loro patrimonializzazione nella fase in cui si approssimano agli stress test sull’adeguatezza del capitale delle banche e sulla capacità di affrontare rischi di perdite ”.  Un grande vantaggio oggettivo per le banche, quindi, è che potranno computare le quote rivalutate nel patrimonio di vigilanza. Su tale aspetto va rilevato che la Bce ha sì concesso un parere di massima positivo sull’operazione, ma che il Presidente Mario Draghi (incalzato dai comprensibili mugugni tedeschi) ha di recente riaffermato che la Bce opererà con il massimo rigore in vista della vigilanza bancaria che diverrà operativa sul finire del 2014, ricordando che “la valutazione degli attivi bancari da parte della Bce ha un senso se è credibile” e che “più si fanno giochetti intorno ai concetti, meno i risultati saranno credibili”.

Nella tabella sotto si riportano gli effetti della rivalutazione patrimoniale di Palazzo Koch sulle principali banche quotate, dando per assodato che i 7,5 miliardi saranno interamente computabili nel capitale core.

Effetti della rivalutazione delle quote in Bankitalia sul capitale di vigilanza

QUOTA IN BANKITALIA (%)NUOVO VALORE(MLN)CORE TIER 1 POST RIVALUTAZIONE (%)INCREMENTO CT1 RISPETTO AL III TRIM.2013(BASIS POINT)
INTESA42,423.18212,64114
UNICREDIT22,111.68912,1241
CARIGE4,033027,1129
MPS2,518711,3322
UBI0,413112,585
BANCO POPOLARE1,229210,4517
B.POP.MILANO0,29227,35
BPER0,25198,474

                                                                                              (Fonte: Reuters Italia)

IL BENEFICIO FISCALE PER LO STATO

Il punto focale del decreto 133 è che i maggiori valori delle quote detenute dalle banche “sono assoggettati a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 12 per cento”. L’aspetto fiscale merita un approfondimento: nei giorni precedenti l’approvazione del decreto erano circolate ipotesi che quantificavano l’aliquota d’imposta sulla rivalutazione al 16%: infatti lo spostamento della partecipazione in Bankitalia diverrà imputabile al portafoglio dei titoli negoziabili delle banche proprietarie, determinando così l’applicazione della disposizione contenuta nella legge di Stabilità relativa alla rivalutazione degli asset delle imprese (imposta sostitutiva al 16%, appunto). Scorrendo le norme relative alle plusvalenze da partecipazioni, le aliquote che ricorrono sono quelle del 20%, 16%, 12,5%: fermo restando che le norme fiscali italiane sono inestricabili (e magari un caso particolare è sempre applicabile), la tassazione fissata al 12% appare ingiustificatamente bassa. Specie se si considera che la partecipazione al capitale rivalutato di Via Nazionale non comporta (nè ha comportato negli scorsi settant’anni o comporterà in futuro) alcun esborso di risorse vere da parte degli attuali azionisti, pur concedendo agli istituti di credito il vantaggio di acquisire capitale utile per superare  l’Asset quality review della Bce (post “La vigilanza unica europea al via: la Bce illustra l’asset quality review”) senza cercare capitali sul mercato.

Il governo ha stimato che, sulla base dell’aliquota fissata, il processo di riassetto azionariodovrebbe produrre un gettito tributario una tantum di circa 1 miliardo, sebbene non sia chiaro se già nel 2013: le banche, infatti, sono pronte a versare l’imposta sulla plusvalenza entro la fine dell’anno, a patto che il decreto sia stato trasformato in legge entro il 31 dicembre.

Va sottolineato che i nuovi valori avranno effetti fiscali differenti fra banca e banca, visto che gli istituti in passato hanno iscritto a bilancio la partecipazione adottando criteri di valutazione differenti. Carige, ad esempio, già prima del decreto valutava il suo 4% ben 892 milioni, l’Inps riportava il suo 5% al valore storico, ovvero 7.800 euro; Intesa stimava la sua partecipazione al valore di costo (620 milioni, 5.843 euro per singola quota), come Unicredit (285 milioni, singola azione 4.303 euro). Un laissez faire contabile che è indicativo della veridicità di alcuni bilanci bancari: il decreto 133 oggi quantifica la quota di Carige in circa 300 milioni, ma l’istituto finora ha iscritto a bilancio un valore di quasi 900 milioni (sono state computate nella stima della partecipazione anche le riserve di Via Nazionale, in modo evidentemente fittizio).

IL VANTAGGIO REDDITUALE PER LE BANCHE (LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI DI BANKITALIA)

La disciplina sui dividendi di Bankitalia è stata definita dal 1936 in poi dagli articoli 39 e 40 dello suo statuto: un importo massimo pari al 20% degli utili deve essere accantonato nel fondo di riserva ordinaria, mentre agli azionisti può essere distribuito un dividendo massimo pari al 6% del capitale: poiché il capitale alla base dei calcoli era di 156mila euro, praticamente nulla. Con l’utile residuale da tali destinazioni possono essere costituite riserve straordinarie o fondi speciali per un massimo del 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuita ai partecipanti un’integrazione al dividendo non eccedente il 4% del capitale (anche in tal caso una somma minima). La restante quota di utili va allo Stato, che è quindi il grande beneficiario delle fortune della Banca d’Italia. In sintesi la quota di utili di spettanza dei privati in via ordinaria, finora, è stata al massimo del 10% del capitale, ovvero non più di 15.600 euro complessivi annui. In verità l’articolo 40 dello statuto mitiga tale impostazione: infatti annualmente è possibile distribuire ai privati i frutti relativi agli investimenti delle riserve sino a un importo non superiore al 4% delle riserve stesse (sulla base del loro valore riportato a bilancio nell’esercizio precedente). Visto che il valore delle riserve di Bankitalia è molto elevato, i frutti derivanti da queste consentono di destinare agli azionisti flussi molto più consistenti rispetto a quanto percepiscono a titolo di utili veri e propri.

Vediamo ora come si è comportata in concreto Bankitalia, fermo restando che annualmente è stato sempre distribuito un dividendo agli azionisti. Nel 2012 l’utile d’esercizio è stato di circa 2,5 miliardi: 500 milioni sono finiti a riserva ordinaria, altri 500 milioni a riserva straordinaria, agli azionisti sono stati destinati  9.360 (il 6% del capitale) e 6.240 euro (il 4% del capitale) a titolo di utili, cui vanno sommati altri 70 milioni relativi ai frutti prodotti dalle riserve. In merito a tali frutti (il vero incasso degli azionisti privati) va sottolineata la politica restrittiva adottata da Palazzo Koch: sebbene l’articolo 40 dello statuto ne consenta la distribuzione fino al 4%,da oltre un decennio viene riconosciuto ai privati un ammontare pari allo 0,5% del valore complessivo delle riserve. Riassumendo: nel 2012 1 miliardo è stato accantonato a riserve, 1,5 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato, 70,041 milioni hanno remunerato i privati azionisti (233 euro per ogni quota detenuta).

Il decreto 133 ha modificato la disciplina di quanto distribuibile ai privati, semplificandola: “possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale”, eliminando quindi la possibilità dell’utile integrativo e della distribuzione dei frutti delle riserve. Anche se non appare chiaramente ad una prima lettura, in realtà la riforma modifica radicalmente l’ammontare degli utili distribuibili, a causa dell’enorme incremento del capitale (che esplode da 156mila euro a 7,5 miliardi): nella relazione dei tre saggi il dividendo ordinario è ipotizzato a 420 milioni di euro annui, noi di Economy2050 facciamo notare che il 6% di 7,5 miliardi ammonta a 450 milioni. In sostanza quasi 400 milioni di quanto oggi distribuito al Tesoro o accantonato a riserva finirà in futuro nei portafogli degli azionisti (privati).

In merito agli utili di Palazzo Koch, va messo in evidenza un aspetto sostanziale: parte (rilevante) degli utili provengono dal diritto di signoraggio (ovvero dalla stampa della moneta, retrocesso a Bankitalia dalla Bce) e non possono essere trasferiti ai soci, ma solo allo Stato. La relazione dei tre saggi ha evidenziato che “è necessario modificare le norme che disciplinano la struttura proprietaria per chiarire che i partecipanti non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio”: nel decreto 133, tuttavia, il governo non ha esplicitamente previsto l’integrale destinazione pubblica di quanto riveniente direttamente o indirettamente (ovvero dalle riserve) dal diritto di signoraggio. Una omissione gravissima, secondo noi di Economy2050: la questione non è secondaria, visto che ci si deve chiedere come Bankitalia potrà produrre utili (non da signoraggio) che riescano a pagare quel 6% del capitale da riconoscere ai privati. In base all’attuale (e prospettica, a medio termine) evoluzione dei mercati finanziari è difficile che il portafoglio di Via Nazionale possa fruttare almeno il 6% annuo senza assunzione (corposa) di rischio. La domanda da porsi è: come evitare il rischio che parte dei proventi derivanti dall’esercizio della funzione monetaria finisca ai privati? La nuova legge dovrebbe, a nostro giudizio, prevedere un chiaro limite automatico alla distribuzione dei dividendi in relazione all’origine degli utili.

Una volta risolta la questione dell’attribuzione dei proventi da signoraggio (se il governo la risolverà), rimarrebbe comunque il fatto che i guadagni rivenienti dall’attività istituzionale di trading e dalle cedole sui titoli di Stato detenuti nel portafoglio di Bankitalia (oggi oltre 30 miliardi) potranno finire agli azionisti privati, visto che tali proventi non derivano dal signoraggio: ciò in altri paesi non può assolutamente accadere (ad esempio la Fed americana deve devolvere integralmente al Tesoro i profitti dacompravendita di titoli sul mercato secondario). Di fatto i soci di Bankitalia percepirebbero dei profitti connessi al debito pubblico italiano senza farsi carico del rischio relativo: né direttamente (le variazioni delle quotazioni dei Btp incidono sul portafoglio di Bankitalia), né indirettamente (il valore delle quote di Via Nazionale, visto il particolarissimo regime che le disciplina, difficilmente oscillerà in base alle quotazioni dei Btp in portafoglio).

DO UT DES: C’E’ SEMPRE DI MEZZO IL BUCO IMU

Nella presentazione pubblica del decreto 133 il Ministro dell’Economia ha dichiarato che “non c’è nessun collegamento diretto tra l’operazione Bankitalia e la copertura del rinvio della rata dell’Imu”, per poi precisare: “l’importo della rata dell’Imu abolita è di 2,150 miliardi e viene coperta essenzialmente con interventi sul sistema bancario: un terzo con anticipi sull’imposizione del risparmio amministrato e due terzi con aumenti di anticipi su Ires e Irap, anticipi a fronte di un aumento dell’aliquota Ires per il 2014”. Sicuramente dal punto di vista formale è vero ciò che afferma il Ministro, come è vero che al momento dell’approvazione del decreto il miliardo di imposte aggiuntive atteso dal governo non è stato destinato nell’ambito del bilancio pubblico 2013 (del resto non si sa neppure se tale incasso arriverà entro il 2013 o slitterà al 2014); tuttavia lo stesso decreto 133 si intitola “Disposizioni urgenti concernenti l’Imu, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, creando un naturale collegamento logico fra il buco una tantum causato dagli interventi sull’Imu e il gettito una tantum riveniente dalla riforma di Bankitalia. Del resto non si comprende come il governo avrebbe potuto pretendere dal sistema bancario (e assicurativo) italiano un anticipo d’imposta sul 2014 pari al 130% (mentre per tutti gli altri soggetti l’acconto è stato fissato al 102,5%) e un balzo dell’Ires dal 27,5 a 36% (solo per il 2014) senza riconoscere benefici di qualche tipo (la rivalutazione praticamente gratuita di Bankitalia, appunto).

Poichè i vari capitoli d’entrata dei conti pubblici non sono compartimenti indipendenti a tenuta stagna, il buco creato dall’assurda riduzione dell’Imu prima casa può essere coperto da qualsiasi entrata che avvenga entro il 31 dicembre 2013. In sostanza sembra che il governo abbia voluto far pagare alle banche il beneficio patrimoniale della rivalutazione adottando due modalità: da un lato con la (bassa) imposta sulle plusvalenze per le banche direttamente beneficiate dalla rivalutazione, dall’altro incrementando solo per il 2014 dell’aliquota Ires (per tutte le banche in relazione al reddito d’impresa). Ciò che contribuisce a salvare il rapporto debito/Pil per il 2013 è tecnicamente l’incasso relativo all’aumento Ires: formalmente imputato all’esercizio fiscale 2014, viene in realtà anticipato al 2013 grazie all’enorme incremento dell’acconto d’imposta. A nostro giudizio il miliardo di tassazione derivante direttamente dalla plusvalenze sul capitale Bankitalia verrà fatto pagare nell’esercizio 2014: a meno di imprevisti buchi che emergessero negli ultimi giorni nei conti 2013 (ovvero se il deficit/pil italiano rientrerà entro il 3%), verrà procrastinato al prossimo anno e servirà a coprire il mancato gettito Ires delle banche nelle entrate dello Stato per il 2014 (ovvero quanto anticipato al 2013).

In sintesi: il buco causato dagli sgravi Imu nel 2013 (tag https://www.economy2050.it/tag/imu/) è coperto in buona parte dall’aumento e dall’anticipo delle imposte sul reddito delle banche del 2014, il minor gettito Ires atteso per il 2014 verrà compensato dalla tassa sulla rivalutazione del capitale di Bankitalia. E’ vero che la proprietà transitiva non si applica al fisco, ma la logica sì: l’operazione sul capitale di Via Nazionale e lo sgravio Imu prima casa sono eventi fiscali strettamente connessi.

Nel prossimo post “Perchè la riforma della Banca d’Italia non funziona” verranno analizzati alcuni aspetti di contesto relativi alla riforma di Bankitalia, aspetti necessari per inquadrare meglio l’operazione impostata dal governo.

Clicca per votare questo articolo!
[Voti: 0 Media: 0]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here